Il settore delle "moto e auto d’epoca", o per meglio dire quello dei "veicoli di interesse storico e collezionistico", è uno di quelli che negli ultimi anni ha risentito meno della crisi, ma di certo non ha goduto di grande tranquillità visto che leggi, ordinanze, decreti e divieti si sono susseguiti a ritmo abbastanza serrato, causando molto spesso delle situazioni di grossa incertezza. Un recente convegno indetto dall'Asi ne ha messo in luce gli aspetti più interessanti, come la paura dei collezionisti per il Redditometro, e Stefano Toschei, magistrato del TAR del Lazio, ha posto in evidenza la frequente discrepanza tra le leggi nazionali, quelle regionali ed i provvedimenti dei Comuni in materia di circolazione. Risulta evidente come spesso le norme si contraddicano e come non esista un regolamento unico, valido su tutto il territorio nazionale. Basta osservare, consultando i siti internet di Regioni, Province e Comuni, come risulti difficile comprendere se un veicolo storico può o meno circolare nelle città.

COME SI IDENTIFICANO I VEICOLI STORICI

La prima incongruenza nasce già dall'identificazione dei veicoli. Si parte dalla Legge 342/2000 all’Art. 63: sono "considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI". Quindi si è in possesso di un veicolo di interesse storico solo se è iscritto ad un registro

LE NORME REGIONALI E PROVINCIALI

La Regione Lombardia ha ammesso il transito a qualsiasi veicolo storico purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. In mancanza dell’iscrizione, nella zona ex-A1 (la porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura, cioè Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi comuni di cintura è stabilito il fermo della circolazione dal 15 ottobre 2012 al 15 aprile 2013, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 per i seguenti veicoli: autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”); autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”). E’ invece imposto il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), dal lunedì a domenica, dalle 00:00 alle 24:00.
In Piemonte le auto presenti nei registri ufficiali possono transitare nelle zone a traffico limitato ambientale. Anche a Torino vige identica disposizione grazie al punto 7 della sezione D dell’ordinanza comunale n. 5247 del 2004, poi modificata, dall’ordinanza n. 4596 del 6 novembre 2006.
Nella Regione Toscana valgono le concessioni per i veicoli storici in possesso di attestato di storicità e nel comune di Firenze "sono esonerati i veicoli storici purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo".
Nel Lazio e a Roma Capitale ritroviamo delle incongruenze. A livello regionale vale la disposizione generale che consente la circolazione a chi è iscritto a un registro storico, mentre a Roma si dà via libera alle moto di interesse storico iscritte ai registri e per le auto di interesse storico si prevede che all’interno della ZTL “Anello Ferroviario” sia vietata la circolazione dalle 0:00 del lunedì alle 24:00 del venerdì (se sono a benzina Euro 1 e a gasolio Euro 2). Nessuna deroga è prevista.
A Genova vige il regime di esenzione in favore dei veicoli di interesse storico e collezionistico regolarmente inseriti nei "registri nazionali dei veicoli storici", e puntualmente iscritti ed identificati da uno dei Registri storici, nonché i veicoli d'epoca diretti alla partecipazione di manifestazioni.
A Venezia, con ordinanza direttoriale n. 654 del 19 ottobre 2012, si sono fissate le nuove prescrizioni limitative del traffico veicolare inquinante per il periodo ottobre 2012-aprile 2013. Nell’ambito del regime delle esenzioni si è stabilito che sono esclusi dal rispetto del divieto gli autoveicoli e i motoveicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada solo se iscritti negli appositi registri.
A Padova la più recente ordinanza dispone le limitazioni al traffico per il periodo dal 12 novembre al 14 dicembre 2012 e dal 7 gennaio al 19 aprile 2013, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali). Nell’elenco delle categorie di mezzi che possono circolare sempre compaiono gli "autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S, limitatamente ai percorsi definiti nell'ambito di manifestazioni organizzate".
A Bologna con ordinanza dipartimentale del 28 settembre 2012 si sono fissate incisive prescrizioni di limitazione al traffico veicolare in tutto il territorio comunale per il periodo 1 ottobre 2012 31 marzo 2013. Anche in questo caso, come abbiamo visto per Padova, tra le categorie di veicoli esentati dal rispetto delle penetranti disposizioni limitative sono indicati i veicoli di interesse storico e collezionistico, ma solo limitatamente alle manifestazioni organizzate.
Il comune di Reggio Emilia ha adottato la stessa scelta precisando che sono esentati dal rispetto dei limiti alla circolazione dei veicoli per l’inverno 2012-2013 quelli di interesse storico e collezionistico, di cui all’ art. 60 del nuovo codice della strada, iscritti in uno dei seguenti registri: asi, Storico Lancia, italiano Fiat, italiano Alfa Romeo, storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
Nel comune di Napoli è stata istituita nel 2010 una ZTL Ambientale. Con delibera di Giunta n. 527 del 29 giugno 2012 è stato rinnovato il divieto di circolazione del parco veicolare inquinante, secondo cadenze giornaliere e settimanali diversificate, ma tra le categorie di veicoli esentati dal divieto non compaiono in nessuna forma né i veicoli d’epoca né quelli di interesse storico o collezionistico.