Attenti alla burocrazia. In particolare, adesso occhio alla circolare 0018260/RU del 12 luglio 2013, emanata dal ministero dei Trasporti: riguarda le nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all’utenza delle patenti di guida. Quello che v’interessa da vicino è il “recapito al cittadino delle patenti emesse a seguito di smarrimento/furto/distruzione”. Infatti, il servizio di recapito delle patenti ai cittadini prevede la spedizione delle patenti emesse per duplicato a seguito di smarrimento, furto o distruzione all’indirizzo di residenza del titolare. E fin qui, tutto “regolare”. Il servizio di recapito dell’invio in assicurazione contenente la patente è svolto con modalità tali - nelle intenzioni - da massimizzare la possibilità della consegna presso l’indirizzo indicato dal titolare. E comunque agevolandone il ritiro, in caso di mancato recapito, presso gli uffici postali che effettuano il servizio di giacenza: così dice la circolare. Ma poi c’è una sorpresa.

SI VA A TENTATIVI

Il servizio prevede un primo tentativo di recapito all’indirizzo di residenza. Può esserci l’impossibilità di recapito per le seguenti motivazioni: rifiuto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente, destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario sconosciuto, destinatario trasferito. In questi casi, la patente viene rispedita alla Motorizzazione di competenza, indicato nel mittente della busta, corrispondente alla provincia dell’indirizzo di destinazione. La motivazione dell’impossibilità del recapito è riportata sul retro della busta. Le patenti restituite alla Motorizzazione per impossibilità di recapito saranno annullate centralmente sul sistema, ma dovranno essere distrutte a cura della Motorizzazione. Nel caso in cui, sempre al primo tentativo di recapito, non sia possibile consegnare la patente per assenza del destinatario, l’addetto al recapito lascia un apposito avviso di mancata consegna (1° avviso di mancata consegna), nella cassetta postale del titolare. Quest'ultimo avrà la possibilità di concordare il giorno del recapito chiamando il contact center di Poste Italiane al numero 803.160. Tutte le informazioni utili per usufruire del servizio di recapito concordato (modalità e orari del servizio) sono riportate nel 1° avviso di mancata consegna. Nel caso in cui il destinatario risultasse assente al momento del recapito “concordato”, l’addetto al recapito lascia un apposito “avviso di cortesia”, nella cassetta postale del titolare, che riporta espressamente il tentativo di consegna della patente di guida.

NESSUNA TELEFONATA

Se il titolare non contatta il numero verde per concordare una data di recapito, o risulta assente in sede di recapito concordato, sarà comunque effettuato un secondo tentativo, che avverrà trascorsi 10 giorni naturali e consecutivi dalla data del primo tentativo e entro 30 giorni dallo stesso. Se il titolare della patente dovesse risultare assente anche al secondo tentativo di recapito, la patente viene depositata presso l’ufficio postale di riferimento, dove rimarrà in giacenza per i successivi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del secondo tentativo di recapito, e dove potrà essere ritirata dal titolare o suo delegato. In questo caso, l’addetto al recapito lascia nella cassetta postale del destinatario il 2° avviso di mancata consegna, sul quale sarà riportato l’ufficio postale di riferimento, le modalità di pagamento all’atto del ritiro, le istruzioni e le modalità di pagamento per il ritiro della patente presso la Motorizzazione di competenza, trascorsi i 60 giorni di giacenza previsti.