Cassazione doppiamente in difesa di chi si sposta in auto. Anzitutto, con sentenza 34090 del 5 giugno 2015 (quarta sezione penale), si occupa del guidatore pizzicato ubriaco al volante. Ribadisce infatti che la pena può essere sostituita con lavoro socialmente utile. E puntualizza: secondo la giurisprudenza (sentenze di Cassazione 16234/13 e 19162/13), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura. È sufficiente che il guidatore pizzicato brillo non esprima la sua opposizione. Così, gli ermellini stabiliscono che la Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, ridiscuta la questione.


Lavori socialmente utili per chi guida ubriaco


Infatti, per chi è sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore a 1,5 l/g, la pena detentiva (da 6 mesi a 1 anno) o pecuniaria (1.500 euro) possa essere commutata con un lavoro di pubblica utilità non retribuito. Lo dice l'articolo 186 del Codice della strada. A patto che il guidatore non abbia causato un incidente. È un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Ma se l'automobilista sgarra, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sospensione della patente e della confisca.


A tutela del passeggero


Invece, con sentenza 16181 del 28 aprile 2015, depositata il 30 luglio, la Cassazione (terza sezione civile) difende i trasportati. In caso d'incidente, il passeggero, per essere risarcito dall'assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subìto un danno. Non è tenuto a spiegare la dinamica del sinistro, e a dire di chi sia la colpa dell'impatto. Inoltre, il trasportato ha la possibilità di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo dove viaggiava per ottenere il risarcimento. Così come stabilisce la Corte di giustizia europea. L'obiettivo della norma è fornire al trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice. In questo modo, la Corte suprema accoglie il ricorso del passeggero; cassa e rinvia al Tribunale di Forlì in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di Cassazione: completa vittoria del passeggero, e totale sconfitta della compagnia che non voleva scucire i denari.