Il vandalo lo sa bene che ha gioco facile con le auto. Gli basta un istante, più un cacciavite, per fare danni costosissimi alla macchina, tanto più gravi quanto più la vettura è di fascia alta e quanto più ha “lavorato” sul veicolo. Il sogno di ogni automobilista è beccare il vandalo in flagrante, con la Polizia pronta a intervenire all’istante per punire il colpevole e soprattutto per imporgli di risarcire il proprietario del mezzo. Ma, appunto, è un sogno di mezza estate. La realtà è del tutto diversa, con il vandalo che la fa franca, approfittando magari del buio e della sua scaltrezza. In più, c’è il “guidatore-vandalo”, quello che durante una manovra urta la vostra auto, la danneggia e fugge. Però talvolta potete cercare di rimediare al guaio (la prevenzione è impossibile), con l’aiuto della fortuna.


Le tre possibilità per avere il denaro


1# Polizza. La regola numero uno è che la Rca obbligatoria per legge non copre i danni dei vandali. Per questi, serve una polizza aggiuntiva facoltativa: Atti vandalici, spesso in abbinamento ad altre garanzie. Copre i danni volontariamente provocati da terzi, ossia da persone estranee rispetto al proprietario. Al fine di avere il risarcimento assicurativo è spesso obbligatoria la denuncia alle autorità competenti.


2# Testimone. Se invece avete solo la Rca, serve anzitutto un testimone. Lo conferma una recente sentenza (la 329/2016) del Tribunale di Napoli. Può essere un passante che ha visto il “guidatore-vandalo” in manovra o proprio il “vandalo di professione”. In alternativa, il teste può essere una persona che, nel momento in cui la vostra vettura viene rovinata, è affacciato da un balcone. L’ideale è un testimone che filma o fotografa con smartphone l’accaduto, prendendo la targa della vettura del “guidatore-vandalo” (tramite visura al PRA si risale al proprietario, anche se poi va dimostrato che era lui al volante in quel momento) o immortalando il “vandalo di professione”.


3# Denuncia. Come evidenzia poliziamunicipale.it, l"atto vandalico era e resta un reato perseguibile d"ufficio. Lo ha chiarito il sottosegretario Cosimo Ferri in Commissione Giustizia alla Camera. Il problema nasceva dal fatto che, con l"entrata in vigore dei decreti 7 e 8 del 15 gennaio 2016, alcuni comandi di Polizia e Carabinieri avrebbero iniziato a rifiutare di ricevere le querele presentata dei proprietari dei veicoli. In realtà, la nuova formulazione dell"articolo 635 del Codice penale è rimasta sostanzialmente immutata per quanto riguarda il danneggiamento aggravato delle cose esposte per necessità alla pubblica fede: come le vetture in sosta. In più, serve il preventivo del carrozziere: sarà il vandalo a far fronte alle riparazioni. Questo dice la legge. Ovviamente, le cose possono essere molto più complicate: se il vandalo è un nullatenente-nullafacente, la questione si complica.


No, e ancora no, al falso


A scanso di equivoci, se non siamo stati chiari a sufficienza, quando parliamo di testimone, intendiamo una persona che davvero era lì in quel momento. Una persona che ha visto tutto. Chi, seppure vittima del vandalo, e impotente di fronte all’atto di vandalismo, inventa un testimone, commette un reato. Un comportamento, sull’onda emotiva dello sfregio subìto dalla macchina, che non può essere giustificato in nessun modo.