Si torna a parlare dei nuovi autovelox che funzionano in modo particolare. Scordatevi infatti la classica postazione fissa o mobile che individua la velocità in un punto preciso; neppure i Tutor (misurano la velocità media) c"entrano; si tratta invece di dispositivi che la Polizia usa a bordo delle proprie auto, anche quando queste sono in movimento. Queste macchinette di ultima generazione sono in grado di leggere la velocità dei veicoli da qualsiasi direzione sopraggiungano. Ma il punto caldo è un altro: le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all"impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell"Interno. Lo dice l"articolo 142, comma 6-bis, del Codice della Strada. Invece, i nuovi autovelox possono funzionare anche senza il tipico cartello di preavviso.


Sentiamo la legge e la nuova sentenza


Sta tutto scritto nel decreto ministeriale del 2007. I controlli dinamici (gli autovelox a bordo delle auto in movimento) non necessitano di segnali. Possono funzionare anche senza cartelli di preavviso. E per controllo dinamico con i sistemi autovelox si intendono pure le modalità di accertamento eseguite con il veicolo pattuglia in movimento, cioè veicolo a fianco del bersaglio o nel senso di marcia opposto, nel rispetto delle norme sulla riservatezza. Ed ecco la novità: la sentenza 1023/2016 del Tribunale ordinario di Rovigo è la prima in Italia a riguardare il rilevamento dinamico della velocità e la relativa normativa. Il caso preso in esame è quello di un ricorso d"appello in merito a un verbale di accertamento, annullato dal giudice in primo grado.


Rivincita del Comune


L"amministrazione comunale, nel richiedere che la sentenza sia riformata, sostiene, riguardo alla violazione della privacy, che la normativa in materia non vieta di utilizzare foto frontali per l"accertamento di una violazione. Il Garante con il provvedimento emesso l"8 aprile 2010 ha indicato come modalità di informativa "gli strumenti di comunicazione al pubblico e le iniziative periodiche di diffusa informazione (siti web, comunicati scritti)": nel caso in questione, il Comune ha fatto quanto richiesto. Quindi, la multa è lecita. Riguardo alla presegnalazione invece, la sentenza precisa che il decreto ministeriale 15 agosto 2007, all"articolo 3, prevede che i dispositivi installati a bordo di veicoli e utilizzati in maniera dinamica non richiedano cartelli di preavviso. Il Tribunale ordinario di Rovigo ha dato ragione al Comune: verbale legittimo.