La Rca con scatola nera non è la soluzione a ogni problema delle assicurazioni auto: questo è risaputo. Tant’è vero che Motor1.com ha evidenziato più volte sia i vantaggi sia gli svantaggi della polizza con black box. Adesso, numerosi esperti inviano osservazioni al ministero dei Trasporti in merito al fatto che le risultanze della scatola nera facciano piena prova nei processi: in sintesi, viene sottolineato che la black box, pur se utile, non può essere visto come un oracolo infallibile nel determinare le responsabilità di un incidente.

Base di partenza

Tutto nasce dal fatto che la legge Concorrenza (la numero 124 del 4 agosto 2017, in vigore dal 29 agosto) fissa una norma: in caso di sinistro, se almeno una delle due auto ha la scatola nera, quando c'è pieno accordo sulle responsabilità dell’incidente si viene risarciti in fretta (una trentina di giorni col Modulo blu della constatazione amichevole firmata da entrambi i guidatori). Se invece c'è disaccordo sulle colpe del sinistro, il rischio è di andare in causa: si ha una controversia fra automobilista e assicurazione. In questo "litigio", assumono un valore fondamentale le risultanze della scatola nera e sarà il dispositivo ad aiutare il giudice a capire chi ha ragione. Questo diverrà operativo coi decreti del ministero dei Trasporti: ora ci sono solo schemi di decreto su cui si sta ragionando.

Primo dubbio

Come scrive il Sole 24 Ore, lascia perplessi soprattutto la tolleranza massima di 10 metri consentita dagli schemi di decreto del ministero dei Trasporti nel rilevare la posizione del veicolo: grado di precisione sufficiente per accertare in che località si trova il mezzo, però non per capire in quale corsia viaggiasse e a quale distanza fosse da persone e oggetti che ha poi urtato. Gli schemi di decreto non prevedono un sistema “blindato” per abbinare univocamente una data scatola nera a un dato veicolo: finora le certificazioni degli installatori non hanno impedito frodi attraverso simulazioni di urti con mezzi già danneggiati.

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Obiezione corretta

I consumatori di Acu, Adusbef, Assoutenti, Assoconsum, Casa del consumatore, Codici, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino e la Federcarrozzieri avanzano una critica precisa: i ministeri hanno ristretto ai dati fondamentali il requisito della portabilità della scatola nera quando si cambia compagnia, cosa che potrebbe ostacolare i cambi. Inoltre non piace che alle compagnie sia data libertà su come valutare ai fini tariffari il comportamento di guida. Come pure il rilievo dello stile di guida potrebbe essere in correlazione ai chilometri percorsi su percorsi urbani o extraurbani, in orario notturno o diurno e questo influirebbe evidentemente sulle modalità di raccolta, analisi e conservazione dei dati. In altri termini, in merito alla rilevazione prima occorre capire cosa si deve rilevare e poi come la rilevazione debba avvenire, e poi ancora come i dati debbano essere messi a disposizione e infine conservati.

E la privacy?

Queste associazioni hanno dubbi pure sulla privacy: l’unico divieto previsto dalle norme sulle scatole nere è quello di monitoraggio continuo del veicolo. Questo è in linea col nuovo regolamento europeo sulla privacy? Esistono forse princìpi più stringenti su conservazione e protezione dei dati. I 12 mesi ammessi per la conservazione non sono troppi?

Nuove tecnologie: attenzione

Si rileva come il regolamento tecnico del ministero nulla dica sulla compatibilità tecnica dei dispositivi con i veicoli sui quali debbono essere installati trattandosi comunque di dispositivi destinati ad essere montati after market anche su veicoli a elevata tecnologia. Difatti occorre che questi dispositivi siano approvati e certificati dalle Case costruttrici, per evitare incompatibilità e malfunzionamenti anche nei sistemi di sicurezza ADAS, oltre che per ragioni attinenti alla garanzia del Costruttore che può decadere in caso di interventi non autorizzati sul veicolo.

Sconto significativo: cioè?

Per la legge Concorrenza, non appena arriveranno i decreti, gli automobilisti che hanno la vettura con scatola nera godranno di sconti significativi. Che significa tutto e nulla. Criteri e modalità di determinazione di tale sconto sono affidati al regolamento Ivass 37/2018. Il regolamento però da un lato dimentica di qualificare come “significativo” lo sconto e soprattutto non fornisce elementi per capire in cosa possa consistere questa dote.