Dal 17 gennaio è in vigore il nuovo DPCM che regola gli spostamenti e colori delle regioni. E si, si potrà andare nelle seconde case
Anno nuovo, nuovo DPCM e stessi colori. Dal 17 gennaio sono entrate in vigore le nuove regole per gli spostamenti sul suolo italiano, seguendo la stessa filosofia di quelle varate per il periodo natalizio: suddivisione dello Stivale in zone rosse, arancioni e gialle.
Attualmente le regioni sono così suddivise:
Zone rosse | Zone Arancioni | Zone gialle |
Lombardia | Abruzzo | Basilicata |
Sicilia | Calabria | Campania |
Provincia autonoma di Bolzano | Emilia Romagna |
Molise |
Friuli Venezia Giulia | Provincia autonoma di Trento | |
Lazio | Sardegna | |
Liguria | Toscana | |
Marche | ||
Piemonte | ||
Puglia | ||
Umbria | ||
Valle d'Aosta | ||
Veneto |
Ma cosa si può vare nelle varie regioni? Ci si può spostare verso le seconde case? Quali sono i motivi che giustificano gli spostamenti? Ecco le regole, come riportate sul sito ufficiale del Governo.
- Cosa si può fare in zona rossa
- Cosa si può fare in zona arancione
- Cosa si può fare in zona gialla
- Cosa si può fare in zona bianca
- Spostamenti verso la seconda casa
Cosa si può fare in zona rossa
Come nei precedenti DPCM non sono ammessi spostamenti nemmeno all'interno dello stesso comune, fatti salvi i motivi di lavoro, salute e necessità, da inserire all'interno dell'ormai classica autocertificazione, da portare sempre con sé. Naturalmente sono vietati gli spostamenti anche tra regioni differenti. Il coprifuoco è ancora attivo, tra le 22.00 e le 5.00. è in vigore il coprifuoco.

La lista di deroghe per gli spostamenti è abbastanza ricca e articolata e permette, tra le altre cose, di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno, al massimo in 2 persone. Nel numero non contano i minori di 14 anni. Ci si può recare liberamente presso tutti gli esercizi commerciali aperti, naturalmente all'interno dello stesso comune di residenza.
Cosa si può fare in zona arancione
Sono ammessi spostamenti all'interno dello stesso comune ma non al di fuori dei confini comunali e regionali. Per il resto rimangono valide le stesse regole vigenti in zona rossa, con spostamenti da giustificare con compilazione del modulo di autocertificazione.
Rimane valido il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00.

Cosa si può fare in zona gialla
Si tratta delle regioni con maggiore libertà di movimento: ci si può muovere liberamente all'interno della propria regione, senza limiti e senza dover portare con sé l'autocertificazione. Rimane in vigore il coprifuoco tra le 22.00 e le 5.00 ma non ci sono limiti al numero degli spostamenti per andare a trovare amici e parenti.

Arriva la zona bianca
Novità del DPCM del 14 gennaio 2021 è l'introduzione della zona bianca, nella quale si può entrare se l'indice di contagi sia pari o inferiore a 50 per ogni 100.000 abitanti. In quel caso non ci saranno limitazioni agli spostamenti, lasciando che gli unici obblighi riguardino l'indossare la mascherina in luoghi affollati.
Spostamenti verso la seconda casa
Gli spostamenti verso la seconda casa, anche se in un'altra regione, sono ammessi a prescindere dal colore. A fare chiarezza su un tema molto discusso negli ultimi giorni ci pensano le nuove FAQ sul sito del Governo. Nella sezione dedicata alle seconde case si legge infatti
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.
L'unica condizione imposta quindi è che il contratto per la seconda casa, sia di proprietà sia in affitto, sia stato stipulato in data antecedente al 14 gennaio 2021.
A potersi spostare verso le abitazioni potranno essere sia gli intestatari del contratto sia gli appartenenti al quel nucleo famigliare, a patto che la casa non sia occupata da altre persone al di fuori del nucleo famigliare.