La Cassazione, con sentenza 15689/15, una volta per tutte fa chiarezza su una questione importante: riguarda la perdita di tutti i punti-patente, quando devi rifare gli esami per continuare a guidare. Se vuoi ricorrere contro il provvedimento di revisione della patente, allora l’opposizione va fatta al Giudice di pace. E non è competente il Tribunale amministrativo regionale.


Il caso di un automobilista... in cerca di giurisdizione


La battaglia legale (di un povero automobilista sballottato come un pacco postale) che ha portato sino in Cassazione inizia quando, con ordinanza del 26 aprile 2014, il Giudice di pace di Torino declinava la propria giurisdizione in favore dei giudice amministrativo in merito al ricorso con il quale S.D. aveva impugnato, per mancata preventiva comunicazione in ordine all’esaurimento dei punti e alle singole decurtazioni di volta in volta operate, il provvedimento n. 1491 del 18 marzo 2014. Insomma, il guidatore sosteneva di non aver ricevuto comunicazioni a casa sui tagli di punti-patente: quindi, il provvedimento di revisione della patente (da parte della Motorizzazione civile di Torino) era nullo. Con ricorso, S.D. riassumeva la causa dinnanzi al Tar Piemonte, il quale, ritenendosi a sua volta privo di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, con ordinanza del 31 luglio 2014, n. 1387/2014, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione.


Automobilista tenace


Le sezioni unite della Cassazione, dicono gli ermellini, hanno già avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, l’opposizione giurisdizionale ha natura di rimedio generale contro tutti i provvedimenti sanzionatori, compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prima della sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti. A questa regola, non si sottraggono i provvedimenti adottati dall’amministrazione per effetto della perdita dei punti della patente di guida. La Corte, pronunciando sul conflitto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa l’ordinanza in data 26 aprile 2014 del Giudice di pace di Torino. Alla fine, l’automobilista è stato bravissimo a imporre i propri diritti: aveva fatto giustamente ricorso al Giudice di pace. Che finalmente gli darà una risposta in merito...