La guida senza patente non è una cosa da sottovalutare, soprattutto se la licenza di guida non è mai stata conseguita. A evidenziare il problema è in particolare il procuratore aggiunto di Bologna, Valter Giovannini: “Bisognerebbe sanzionare con il carcere la guida senza patente, così come quella in stato di ebbrezza e senza copertura assicurativa”. Tuttavia, a scanso di equivoci, è utile ricordare che cosa stabilisce il Codice della Strada nelle situazioni in cui la Polizia o i Carabinieri acciuffano un guidatore senza patente: ci sono diversi gradi di gravità del fatto, come potete leggere qui sotto.

Tre punti fermi

#1. Patente dimenticata. Il primo caso è quello del guidatore in regola, che ha la patente, ma l’ha dimenticata a casa o altrove: è al volante senza la licenza prevista dalla legge. Per la mancanza momentanea della patente, la multa è di 41 euro: lo stabilisce l’articolo 180 del Codice della Strada, comma 1 e comma 7. Cosa fanno le Forze dell’ordine sul posto? Si collegano a un database centrale alimentato dalla Motorizzazione, verificano se il conducente ha dimenticato la patente: se sì, l’automobilista firma un verbale e dovrà presentarsi entro una certa data in una caserma per esibire la patente. Qualora il guidatore, entro quel lasso di tempo, non mostri la patente, ecco una multa di 419 euro. Dopodiché, dovrà ancora esibirla e, se non lo fa, scatteranno altre sanzioni più pesanti.

#2. La patente non c’è. Il secondo caso è la totale assenza della patente. Il motivo? Il guidatore non l’ha mai conseguita, oppure l’ha conseguita in passato ma poi ha subìto la revoca per un’infrazione grave o perché non ha più i requisiti per averla: multa di 5.000 euro, fermo amministrativo dell’auto per 3 mesi. Non è un reato, ormai dal 6 febbraio 2016, per volontà del Governo Renzi: una depenalizzazione (il reato c’è solo in caso di recidiva nel biennio) per alleggerire il carico di lavoro dei giudici e per svuotare le carceri. La reiterazione non opera se il primo illecito non sia stato ancora definito nel momento in cui è commesso il secondo illecito, oppure quando per il primo illecito si sia provveduto al pagamento in misura ridotta (il 70% anziché l’importo intero).

#3. Rivalsa. Stando all’articolo 144 del Codice delle assicurazioni private, le compagnie assicuratrici hanno il diritto di rivalsa per guida senza patente o con patente scaduta, revocata o sospesa. L’assicurazione risarcisce quindi il danneggiato e poi si fa rimborsare per intero dal cliente sprovvisto di patente. Viene invece perdonata la guida con patente dimenticata, purché poi venga esibita a Polizia o Carabinieri. La rivalsa può essere totale (tutto l’indennizzo a carico dell’automobilista) o parziale (solo un importo fisso deve essere scucito dal guidatore, per esempio 5.000 euro o 10.000 euro).

Auto, che guaio

Con la contestazione della violazione si procede al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, ma il conducente non può essere autorizzato a condurre il veicolo a lui affidato fino al luogo di custodia (il divieto va indicato sul verbale di affidamento per la custodia): lo evidenzia l’Asaps (Amici Polstrada). Nei confronti del proprietario del veicolo, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, deve essere contestata la sanzione relativa all’incauto affidamento: lo dice l’articolo 116, comma 14, del Codice della Strada, quando ne consenta la guida o lo affidi a persona che non abbia conseguito la patente.

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