Incidenti "esteri", ma in Italia: proprio negli scorsi giorni, è cambiato tutto. Con sentenza del 10 dicembre 2015, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha fatto chiarezza in termini di risarcimento. Il caso classico è quello fra un'auto con targa di un Paese A che circola nel Paese B (entrambi dell'Ue) e fa un sinistro. Qual è la giurisdizione applicabile? Quali sono le autorità da adire per eventuali processi che riguardano il rimborso? Risposta: si applica la giurisdizione del Paese dov'è avvenuto l'incidente. Quindi, per gli incidenti in Italia, vale la giurisdizione italiana. Questo e altri punti chiave li trovate in basso.


Sei passi per avere i soldi


1# Quale nazione. Nell'Unione europea, qualsiasi tipo di controversia sulle responsabilità del sinistro (di chi è la colpa dell'impatto, con l'altro guidatore che fa il furbetto e non vuole pagare) si risolve nel Paese in cui s'è verificato l'incidente. Magari sarà più oneroso (dovete fare le pratiche burocratiche all'estero), però adesso situazioni di quel tipo non daranno più adito a equivoci.


2# L'UCI. Nel caso in cui in un sinistro venga coinvolto un veicolo immatricolato all'estero ed assicurato presso compagnie straniere (se un'auto con targa straniera vi tampona), la domanda di risarcimento va rivolta all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A/R indirizzata all'UCI, C.so Sempione, 39 20145 Milano.


3# Primo caso. L'UCI interviene in caso di incidenti stradali accaduti sul territorio italiano e provocati da veicoli a motore immatricolati all'estero con le seguenti limitazioni: il veicolo estero al momento dell'incidente deve essere munito di targa in corso di validità di un Paese membro dello Spazio economico europeo o di Svizzera, Serbia, Andorra.


4# Secondo caso. In caso invece di veicolo estero immatricolato in un Paese che non fa parte dello Spazio economico europeo, questo deve essere munito di certificato internazionale di assicurazione (carta verde) il cui stato di validità alla data dell'incidente sia stato confermato dall'assicuratore estero o dal Bureau del Paese di origine del veicolo. I Paesi interessati sono: Albania, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia (FYROM), Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina.


5# L'UCI non ha competenza per sinistri provocati da veicoli muniti di targa italiana anche se apparentemente assicurati con un'Impresa estera. Si ricorda che un numero consideravole di Imprese estere è autorizzato a operare in Italia nel ramo Rca: dovrete sapere che in questo caso la gestione del servizio liquidativo avviene secondo le norme che regolano la responsabilità civile auto.


6# Dove informarsi. Consultate il sito Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni). Sul link a Imprese estere, è possibile verificare se l'Impresa in questione sia autorizzata ad assicurare veicoli italiani e chi sia l'eventuale rappresentante per i sinistri da contattare.


Casi delicati


Se invece l'auto è senza assicurazione o se la persona scappa, allora entra in gioco il Fondo vittime della strada: 'intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (5.000.000 per danni a persona per sinistro, 1.000.000 per danni a cose per sinistro). Le ipotesi sono due: primo veicoli non identificati, per soli danni alla persona; secondo, veicoli non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose.