Mettete da parte il Vigile che vi ferma per passaggio col semaforo rosso: in questo caso, c’è la contestazione immediata dell’infrazione. Scattano subito il verbale (dato in mano a voi), e la decurtazione dei punti della patente. E invece considerate l’elettronica, la multa automatica, l’autovelox che rileva un eccesso di velocità; con la Polizia che rintraccia il nome del proprietario del mezzo e gli invia a casa la multa. È la contestazione differita, a distanza nel tempo rispetto all’infrazione. Qui le cose cambiano e si complicano parecchio.


Cosa conoscere


1# Per legge. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 90 giorni dall'accertamento, essere notificato al trasgressore o al proprietario del mezzo: lo dice l’articolo 201 del Codice della Strada.


2# Interpretazione. Per il ministero dei Trasporti quei 90 giorni partono dall’infrazione; per parecchi Comuni, specie quello di Milano, iniziano da quando i Vigili possono vedere la foto dell’autovelox. Quest’ultima è un’interpretazione del Codice della Strada molto bizzarra e di parte.


3# Assenza. Se il destinatario della multa è momentaneamente assente da casa, la notifica è comunque valida in quanto effettuata o ai sensi dell'articolo 140 del Codice di Procedura civile (nessuno risponde) o a un familiare convivente. Ferma rimanendo in ogni caso l'obbligo della seconda raccomandata.


4# Residenza. Se il soggetto non abita più a tale indirizzo, anche se il Pubblico Registro Automobilistico non è aggiornato, peggio per l'organo di Polizia; la Cassazione è unanime nel sostenere che la discrasia tra gli enti pubblici non può rivalersi sul soggetto sanzionato.


5# Morale. Quindi, se la raccomandata torna indietro, e dopo innumerevoli ricerche si scopre l'effettiva residenza del sanzionato, ma oltre i famigerati 90 giorni dalla data della infrazione, è tutto prescritto.


6# Battaglia legale. Ovviamente, i Comuni faranno di tutto per far sì che le multe vengano considerate valide. Anche quelle notificate con raccomandata che torna indietro, e comunque oltre i 90 giorni. Dovrete decidere se optare per un ricorso, come ben sapete.


Parola alla Cassazione


Secondo la sentenza 18049/2011 della Cassazione, la notifica del verbale effettuata presso l'indirizzo risultante al PRA non è valida per l'automobilista trasferito: "La validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale". Attenti, perché da una notifica sbagliata, col Comune che insiste, derivano altri guai: multe che raddoppiano, taglio di punti della patente... Se è il caso, in sede di ricorso, fate valere i vostri diritti.