Arresto per omicidio stradale, cosa succede aspettando il giudizio
Dopo un incidente mortale, l’automobilista potrebbe essere confinato in casa propria o in camera di sicurezza
La legge che ha introdotto l’omicidio stradale è complicatissima. In estrema sintesi, per chi vìola determinati articoli del Codice della Strada e uccide o causa lesioni fisiche gravi, scatta il reato di omicidio e lesioni stradali. Ma nella realtà una lunga serie di articoli e commi compongono la nuova legge, che così è soggetta a diverse interpretazioni. Tanto che continuano ad arrivare Circolari di chiarimento, talvolta contrastanti fra loro. In particolare, non c’è massima chiarezza sulle procedure per la convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo.
Dopo l’incidente mortale
Con il reato di omicidio stradale, spiega poliziamunicipale.it, è probabile un aumento di incombenze di custodia degli arrestati, per gli organi di Polizia stradale/giudiziaria. Parliamo dell’automobilista che viene arrestato dopo il sinistro mortale, per capirci. Una questione “calda” specie per la Polizia locale: spesso non dispone, all’interno dei propri comandi, di camere di sicurezza per custodire coloro che vengono tratti in arresto, in flagranza di reato. Questi automobilisti, per le ipotesi di omicidio stradale, sono in attesa di essere condotti entro 48 ore davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal Pubblico ministero.
Cosa succede, in concreto
Anzitutto, evidenzia poliziamunicipale.it, è prevista la collocazione dell’automobilista arrestato in un luogo di privata dimora. Nel circondario. La Polizia giudiziaria dovrà accertasi del titolo di cui dispone della dimora privata il soggetto autore del reato: se proprietario, affittuario, ospite stabile o saltuario, se dispone delle chiavi della dimora, se convive con familiari o amici. Nel caso in cui sia ospite, serve l’ok, anche verbale, degli aventi diritto. Il tutto potrà avvenire in assenza della prognosi di pericolosità. Seconda possibilità: la collocazione in camere di sicurezza. L’esempio classico? Il soggetto senza fissa dimora; oppure il rifiuto, da parte dei proprietari di casa, di ospitarlo come arrestato in attesa di giudizio. L’altra ipotesi di collocazione in camere di sicurezza è la pericolosità del soggetto che verrà stabilita dal Pubblico ministero sulla base delle informazioni raccolte dalla Polizia giudiziaria.
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