Non staremo a raccontarvi né quali siano i cartelli di divieto di sosta, né tutti i dubbi sulle multe prese sostando senza tagliando sulle strisce blu: qui invece trattiamo di quello che dovete fare se trovate un foglietto sotto il tergicristallo, sul parabrezza. Un documento che possono lasciare sia gli agenti di Polizia municipale (insomma, i Vigili) sia gli ausiliari della sosta. È un preavviso di accertamento, una facoltà del Comune di avvisarvi; uno strumento di comunicazione dell’avvio del procedimento. E viene anche chiamato verbalino, con un valore legale nullo; per distinguerlo dal verbale vero e proprio, del Codice della Strada, con pieno valore legale.
Cosa conoscere
1# Tipo. Come il verbale, anche il preavviso può essere redatto con sistemi meccanizzati che consentono di lasciare il preavviso stesso sul veicolo del trasgressore anche senza la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.
#2. Soldi. Di solito (dipende dal Comune), per i preavvisi di accertamento di violazione (o verbalini) lasciati sul parabrezza del veicolo in vostra assenza (trasgressore non presente quando è passato sul posto l’agente), potete effettuare il pagamento compilando il bollettino di conto corrente: è allegato al plico lasciato dall’accertatore. In questo caso, dovrete versare solamente l’importo della sanzione ridotto del 30% già indicato sul preavviso senza aggiunte di spese (senza tagli di punti dalla patente), ma entro un certo numero di giorni (di solito 15).
#3. Siete liberi. Non volete pagare con lo sconto? Siete liberi di farlo. Contro il verbalino non potete fare ricorso al Giudice di Pace o il Prefetto. Se il versamento non sarà effettuato entro il termine anzidetto (in genere 15 giorni), a voi proprietari intestatari del veicolo verranno notificati gli estremi dell’infrazione con la sanzione pecuniaria di cui sopra, maggiorata delle spese di accertamento e di notificazione. Le multe per infrazioni al Codice della Strada sono valide anche se il vigile non lascia il preavviso sul veicolo multato: lo ha ribadito la Cassazione con sentenza 5447/2007.
Da non confondersi
Se non avete pagato col bollettino di conto corrente allegato al preavviso, vi arriverà a casa il verbale. In questo caso, avrete 5 giorni dalla notifica per pagare col 30% di sconto. Invece, dal 6° al 60° giorno, pagherete per intero. Il ricorso è invece possibile: entro 30 giorni dal Giudice di Pace; entro 60 dal Prefetto. Se ancora non avrete saldato il debito dopo il 61esimo giorno, il Comune si avvarrà di Equitalia o di un altro ente per riscuotere i vecchi crediti: il doppio della sanzione originaria, più interessi di mora, sanzioni, aggio del riscossore.