Autovelox: i Comuni li considerano nemici di chi va troppo veloce, dispositivi a favore della sicurezza stradale; diversi automobilisti, al contrario, reputano la recente ondata di telecamere solo tesa a fare cassa. Di sicuro, la questione è così delicata che dal 1993 non è bastato il Codice della Strada a chiarire tutti i dubbi. Sono infatti intervenute dodici circolari ministeriali, una Legge del 2007 e poi una direttiva del 2009 del ministero dell’Interno che riassumeva tutte quelle precedenti. Come se non bastasse, nel 2017 ne è arrivata un’altra, proprio perché le amministrazioni locali fanno un uso abbondante degli occhi elettronici

I punti fissi delle normative

#1. Servono i cartelli. Come ricorda PoliziaMunicipale.it, la Legge 2 ottobre 2007, numero 160, ha aggiunto il comma 6 bis all’articolo 142 del Codice della Strada: le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Gli autovelox possono essere indicati con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

 

#2. Distanza fra autovelox e cartelli. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La normativa, evidenzia PoliziaMunicipale.it, non fissa una distanza minima tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi e comunque non deve essere superiore a 4 km. Comunque, in base a indicazioni del ministero dell’Interno, fra cartello e autovelox devono esserci 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali; 150 metri per le strade extraurbane secondarie; 80 metri per le altre strade. C’è un’eccezione: i controlli dinamici (autovelox a bordo di auto in movimento) non occorre segnalarli.

 

#3. Omologazione e taratura. L’articolo 142 del Codice della Strada recita che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. Ma attenzione, non basta. Sentiamo la Corte Costituzionale (sentenza 113/2015): “I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale". Pertanto, tutti gli autovelox vanno tarati almeno una volta l’anno.

Taratura, chi la esegue

La taratura dell’autovelox, dice PoliziaMunicipale.it, volta a valutare la precisione delle misure eseguite o l'errore dell'indicazione della velocità rilevata, deve essere eseguita da un soggetto terzo, ovvero anche dal produttore o dall'utilizzatore, a condizione che tali soggetti siano accreditati da organismi specifici. Come Accredia: unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento. L'esito positivo della verifica comporta il rilascio di un certificato di taratura, una copia del quale deve essere conservata agli atti dell'ufficio dell'organo di polizia stradale utilizzatore. Diversamente dalle verifiche di taratura, le verifiche di funzionalità periodiche sono finalizzate a valutare la capacità del singolo dispositivo o sistema di fornire indicazioni attendibili ed utilizzabili nelle condizioni di normale impiego: devono essere effettuate dall'organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica di taratura, nel corso del primo impiego.