Addio targhino: ai sensi dell'articolo 97 del Codice della Strada, da ieri è obbligatoria per microcar e ciclomotori la cosiddetta "targa fissa", quella targa, cioè, che non è più legata solo al proprietario e dunque può essere semplicemente spostata da un veicolo all'altro, ma è legata anche al telaio della vettura. Chi non si è ancora messo in regola, cosa deve fare?

NON CIRCOLARE

Secondo quanto stabilisce la legge 120/2010 all'articolo 14, dal 13 febbraio 2012 non può circolare chi non ha ancora sostituito il vecchio targhino trapezoidale con la targa "quadrata" e non si è dotato del "certificato di circolazione" che va a sostituire il vecchio "certificato di idoneità tecnica" che accompagnava i veicoli immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006. Chi non è in regola rischia multe da 389 a 1.559 euro

COME FARE E QUANTO COSTA IL CAMBIO TARGA

Per regolarizzare la propria microcar ci si deve rivolgere agli uffici della Motorizzazione Civile competente per territorio o a un'agenzia di pratiche auto. I documenti necessari sono: certificato di idoneità tecnica, documento d'identità, codice fiscale, permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari), fotocopia visura della Camera di commercio (solo per le aziende) e il vecchio targhino che va riconsegnato. Nel caso in cui a effettuare l'operazione sia un minorenne, l'istanza di reimmatricolazione deve essere sottoscritta dal genitore o dal tutore allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento. Il costo del cambio targa, se effettuato presso gli Uffici delle MCTC è di 56,56 euro. Se svolto presso un'agenzia abilitata si dovranno aggiungere i diritti di agenzia che potranno variare tra 25 e 40 euro, per un esborso totale variabile tra gli 80 e 95 euro. Volete mantenere il vecchio "libretto", anche se deteriorato, per ragioni... affettive? Si può fare anche quello: chiedete e vi sarà restituito successivamente al rilascio del certificato di
circolazione.

E L'ASSICURAZIONE?

E se si deve assicurare una microcar non ancora dotata di targa "fissa"? Qualche compagnia assicuratrice si è trovata in questa situazione e ha detto al cliente che non si può fare. L'ISVAP ha invece chiarito: si può, attraverso il numero di telaio. Con una apposita circolare il presidente Giancarlo Giannini ha chiarito che continua a sussistere "a carico delle imprese l'obbligo, ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, di assicurare i ciclomotori non regolarizzati. Non si ritiene, infatti, che l'intervenuta modifica normativa relativa agli obblighi di regolarizzazione possa determinare effetti sotto il profilo assicurativo, ed in particolare il venir meno dell'obbligo, per i proprietari dei ciclomotori, di coprire il rischio derivante dalla circolazione e, conseguentemente, dell'obbligo per le imprese di offrire la copertura assicurativa".