Si chiama polizza Furto e incendio ed è una delle più conosciute garanzie accessorie: parliamo delle assicurazioni non obbligatorie come la Rc auto, ma facoltative sia per voi sia per le compagnie. Queste sono del tutto libere di fornire il preventivo e di stipulare il contratto con l'automobilista, avendo come unico obbligo quello di fornire una polizza Rca. Le imprese hanno però una seconda libertà: in base a una propria politica interna, possono variare il prezzo della garanzia Furto e incendio, inserire clausole (ovviamente non vessatorie) a piacere, e modulare le penalità. Approfondiamo la questione in basso.
Tris da conoscere
#1. Franchigia. È l'importo in euro, prestabilito, che resta a vostro carico in caso di furto o incendio dell'auto. Poniamo che la vettura, al momento del sinistro, valga 30.000 euro e che ci sia una franchigia di 250 euro: la compagnia vi farà un bonifico di 29.750 euro. E ricordate che nulla conta il valore del veicolo alla stipula del contratto; importa solo la quotazione il giorno del furto o dell'incendio.
#2. Scoperto. È la percentuale del valore dell'auto che resta a carico vostro in caso di furto o incendio: la percentuale non cambia nel tempo, ma l'importo in euro ovviamente sì. Poniamo che la vettura, al momento del sinistro, valga 30.000 euro e che ci sia uno scoperto del 10%: sono 3.000 euro. La compagnia vi farà un bonifico di 27.000 euro. Con lo scoperto che prevale sulla franchigia, come nel nostro esempio: quindi, “vince” lo scoperto del 10%, e non la franchigia. Si applica la decurtazione con il valore più elevato tra lo scoperto e la franchigia. Si può avere un'accoppiata di questo genere: scoperto 10% e franchigia minima di 250 euro; oppure scoperto 15% e franchigia minima di 375 euro. Con valori delle penalità e prezzi delle polizze variabili in funzione anche del cliente (classe di merito risultante dall'attestato di rischio, auto, residenza).
#3. Coperture. Per il furto, di solito, la copertura vale per tutti i danni che possono derivare anche da tutti i tentativi di furto o di scasso non portati a termine dal ladro; talvolta, si arriva fino alla distruzione del mezzo. Non vale invece per la sottrazione degli oggetti che si trovano nell'auto, né il loro furto specifico: il ladro mira solo all'oggetto, come uno smartphone, e non alla vettura. Per l'incendio, generalmente, sono coperti i sinistri dovuti a eventi legati al fuoco: scoppi, fulmini, cortocircuiti. Niente copertura per gli oggetti all'interno del mezzo.
Carrozziere indipendente? Ok
Per legge, e come hanno ribadito recenti sentenze, l'automobilista danneggiato dall'incendio o da un furto parziale è libero di scegliere il carrozziere che vuole, anche quello indipendente, di fiducia. Non ha nessun obbligo di rivolgersi al carrozziere convenzionato. Per le garanzie accessorie (Furto e incendio, Kasko, Cristalli) e per la Rc auto, è vessatoria e quindi illegale la clausola che impone penalità al cliente nel caso si rivolga a un carrozziere indipendente.