I casi recenti sono addirittura tre: parliamo di guidatori ubriachi…a posteriori”. In parole povere, causano un incidente, scappano, vengono acciuffati dalla polizia a poche ore di distanza dal fattaccio; sottoposti ad alcoltest, risultano ubriachi fradici. E si difendono così: “Sono fuggito perché ero sotto choc. Al momento del sinistro ero perfettamente sobrio. Poi dopo, in condizioni emotive particolari, mi sono ubriacato in un bar”. Il sospetto è che tentino di evitare sanzioni più severe, in quanto chi causa un incidente da ubriaco verrà punito in modo più duro. Proprio nelle scorse ore, a Torino, un romeno ha provocato un sinistro mortale, è fuggito ma, beccato con due grammi di alcol per litro di sangue (il quadruplo del consentito!), ha sostenuto di essersi ubriacato solo dopo il sinistro. Vero o falso che sia saranno gli inquirenti a stabilirlo; nel frattempo vediamo di capire meglio come stanno le cose in base al Codice della strada e alle decisioni della Cassazione.


Cosa dice il Codice della strada


Fra le varie penalità per chi è pizzicato brillo al volante, in estrema sintesi l’articolo 186 stabilisce che, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate (ecco il punto chiave) ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all"illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la patente di guida è sempre revocata. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l"obbligo di sottoposizione agli accertamenti, gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove.


Le sentenze della Cassazione


Invece, con sentenza 19950/09, la Cassazione è andata oltre, trattando di un alcoltest effettuato in un momento particolare: dopo un incidente, il guidatore furbetto s’era fiondato al bar a bere, e poi s’era sottoposto alla prova. Per la Cassazione, contano “gli elementi sintomatici dell’ebbrezza di sicura affidabilità, quale la testimonianza resa al dibattimento dal vigile urbano”. Che ha potuto constatare le condizioni dell’imputato subito dopo avere causato il sinistro. E comunque, possono anche essere rilevanti le deposizioni dei testimoni, che hanno visto il conducente subito dopo il sinistro e prima dell’ipotetica bevuta. Da quali sintomi si deduce che il guidatore è alterato? Se emana dall’alito forte odore di vino, si esprime verbalmente con difficoltà, mostra eccessivo nervosismo, ha occhi lucidi, piange, barcolla. Ancora per la Cassazione (sentenza 22274/08), il giudice può accertare la guida in stato di ebbrezza avvalendosi delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori.