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Guida e alcolici: multe e reati secondo l'art.186

Tra 0,5 e 1,5 grammi per litro l’articolo 186 Codice della strada fa salire sanzioni, sospensioni e rischio di precedenti penali.

Alcol alla guida limiti
Foto di: Motor1 Italy

Una cena con amici, due bicchieri di vino che sembrano “innocenti” e poi il lampeggiante blu nello specchietto. Nel giro di pochi minuti ci si ritrova con l’etilometro davanti e l’articolo 186 del Codice della strada che non è più una riga astratta, ma qualcosa che decide patente, portafoglio e precedenti penali. Il confine è sottile: sopra 0,5 grammi per litro la guida è già “in stato di ebbrezza”.

Questo limite non guarda alle intenzioni ma a un numero, cioè al tasso alcolemico misurato o stimato. Per chi guida la differenza tra 0,49 e 0,51 g/l cambia tutto: da nessuna sanzione a multe, sospensione e, oltre certe soglie, reato. Il “rischio” quindi non è astratto, si calcola partendo da quanto alcol è stato assunto, da come avviene il controllo con etilometro e da come viene scritto il verbale che riepiloga l’accertamento.

Come funziona il controllo con etilometro

Il controllo per guida in stato di ebbrezza parte spesso da un semplice accertamento su strada: posto di blocco, incidente, manovra anomala. Gli agenti possono valutare segni esterni, come alito vinoso o difficoltà nei movimenti, e decidere di procedere con il test. L’etilometro misura il tasso di alcol nell’aria espirata e lo converte in grammi per litro di sangue, con due prove ravvicinate riportate nel verbale.

Il limite richiamato dall’articolo 186 è 0,5 g/l, soglia oltre la quale scattano sanzioni crescenti per fasce. Da oltre 0,5 a 0,8 g/l la violazione resta amministrativa; oltre 0,8 g/l subentra il reato con arresto e sospensione più lunga. La fascia sopra 1,5 g/l comporta le pene più pesanti, comprese sanzioni pecuniarie fino a diverse migliaia di euro e sospensione lunga della patente, con aggravante notturna se il fatto avviene tra le 22 e le 7.

Quando il tasso non viene fissato da etilometro o prelievo del sangue, la giurisprudenza ricorda che l’accertamento solo “a vista” rientra in genere nella fascia più bassa dell’articolo 186, con sanzione amministrativa. In altri casi può essere disposto un accertamento sanitario, che resta distinto dalle prove tipiche previste dal Codice della strada e ha regole proprie in sede processuale, come ricordato dagli ultimi aggiornamenti della Cassazione.

Come si calcola il rischio tra limiti e margini

Il “rischio” di superare 0,5 g/l si calcola combinando quantità di alcol, caratteristiche della persona e tempo trascorso. Una stima diffusa parte dalla formula di Widmark: si trasformano in grammi l’alcol assunto (millilitri della bevanda per gradazione, divisi per 100 e moltiplicati per la densità di circa 0,789 g/mL), poi si rapporta il risultato al peso corporeo e a un fattore di distribuzione diverso per uomini e donne.

Molti calcolatori online chiedono sesso, peso, numero di drink, tipo di bevanda e orario del primo bicchiere per stimare il tasso in grammi per litro. Servono solo come indicazione teorica, perché metabolismo, condizioni fisiche, assunzione di farmaci e pasto incidono molto. Gli stessi principi tornano anche quando si valutano gli effetti alla guida di stupefacenti e farmaci sul comportamento alla guida, dove il Codice della strada prevede regole dedicate.

Il Codice distingue tre fasce di tasso alcolemico, ciascuna con un pacchetto di sanzioni:

  • nella prima oltre 0,5 e fino a 0,8 g/l si parla di multa e sospensione della patente di alcuni mesi,
  • nella seconda oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l si aggiunge l’arresto fino a sei mesi,
  • nella terza oltre 1,5 g/l aumentano ancora ammenda, arresto e sospensione.

Errori da evitare tra verbale e conseguenze

Un momento cruciale è la lettura del verbale di contestazione, dove vengono riportati valori dell’etilometro, orario, eventuali sintomi osservati e spiegazioni delle sanzioni previste dall’articolo 186. Ogni dato e indicazione contano anche in vista dell’eventuale processo e delle misure accessorie come sospensione, revisione della patente o installazione di un alcolock per continuare a guidare veicoli specifici.

La tendenza a sottovalutare l’effetto di “pochi bicchieri” è uno degli errori più frequenti. Se già un singolo sorpasso, in condizioni di scarsa lucidità, può incidere su distanza di sicurezza e spazi di frenata, l’abbinata alcol e velocità aumenta in modo evidente il rischio di incidente. I contenuti dedicati alla prevenzione delle dipendenze, come quelli curati dalla sanità pubblica, insistono proprio sulla difficoltà di percepire la reale compromissione dei riflessi.

Nel quadro delle misure accessorie, per i recidivi è obbligatorio l’alcolock, dispositivo che inibisce l'accensione dell'auto se si ha anche una scarsissima quantità di alcool nel sangue.

Altre novità toccano il modo in cui vengono redatte e notificate le multe, come mostra l’evoluzione del verbale elettronico e delle sanzioni digitali. Il quadro normativo resta quindi in movimento, ma resta fermo il principio base: sopra 0,5 g/l il Codice considera la guida in stato di ebbrezza, con conseguenze crescenti a ogni salto di fascia.