Videosorveglianza sui camion, per il TAR del Lazio è vietata
Non si possono riprendere gli autisti al lavoro, a meno di esigenze davvero particolari. lo ha stabilito il TAR del Lazio
Il TAR del Lazio si è pronunciato e la risposta è stata negativa: non si possono e non si potranno videosorvegliare gli autisti durante il lavoro quotidiano. Questo a meno di specifiche esigenze dettate da situazioni di lavoro particolari.
Si tratta di una decisione che scrive la parola "fine" sulla questione, dopo alcuni mesi di dibattito a riguardo e durante i quali si erano espressi in merito diversi Organi dedicati.
Come è andata
La questione è stata portata davanti al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, della Regione Lazio da un'azienda di trasporti conto terzi nell'ambito di un ricorso contro l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che aveva rigettato la richiesta di autorizzazione a installare delle videocamere sui camion presentata dall'impresa stessa.
La finalità del monitoraggio non sarebbe stata quella di controllare la qualità del lavoro svolto, bensì di sincerarsi che le operazioni di scarico avvenissero correttamente, ed era motivato da un'espressa richiesta da parte del committente terzo del trasporto, un'azienda petrolifera.
L'azionamento del sistema sarebbe dovuto avvenire a distanza direttamente dall'autista, che però non sarebbe stato titolare dei dati raccolti. Per questo, dunque, si sarebbero verificati alcuni problemi di privacy.
Rear Wiew Camera
La conclusione
La sentenza del TAR non ha vietato in assoluto il monitoraggio dell'attività degli autisti, ma l'ha considerato ammissibile solo nel caso in cui ci siano specifiche esigenze o qualora i dati siano raccolti in maniera anonima e per fini statistici, come accade con uno dei tanti sistemi telematici per il monitoraggio delle flotte.
Così recita il testo del Tribunale in cui si motiva la sentenza:
"la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti attraverso i predetti impianti fanno capo a soggetti diversi dal datore di lavoro con la conseguenza che sono disattese le finalità per le quali la installazione degli impianti audiovisivi può essere autorizzata”
In sostanza, significa che l'azienda non può registrare informazioni al fine di cederle a soggetti terzi, nemmeno se sono i committenti.
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