Multa presa per stato di necessità, quando fare ricorso
Tre punti a cui appigliarsi quando si prende una multa per "salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona"
Immaginate questa prima scena: un automobilista passa col semaforo rosso di proposito, ed entro 90 giorni riceve a casa la multa. Vincere il ricorso è impossibile, perché la telecamera all’incrocio ha immortalato la scena. Adesso però immaginate questa seconda scena: un altro automobilista è fermo al semaforo rosso, ma alle spalle arriva un’ambulanza a sirene spiegate che chiede strada. C’è una sola soluzione per consentire al mezzo di soccorso di passare: transitare all’incrocio nonostante il rosso. Detto, fatto. Ovviamente, la multa arriverà a casa. A questo punto, l’automobilista può vincere il ricorso? Per capire bene come impostare l’opposizione, occorre valutare tre punti.
Tris da ricordare
#1. Stato di necessità. L’automobilista multato può invocare lo stato di necessità: è stato costretto dai fatti a passare col rosso, o a correre troppo venendo beccato da un autovelox. Infatti, lo stato di necessità è una causa di giustificazione prevista dal Codice Penale (articolo 54): “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
#2. C’è una legge. Chiaramente, qui si parla di multe, e non di reati. Quindi, entrano in ballo altre normative: Sentiamo l’articolo 4, primo comma, della legge 689 del 1981: “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.
#3. Come opporsi. Nel ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica, specificare che c’era una necessità importante: contribuire a salvare qualcuno da un danno grave, che si riferisca alla persona. Chiarite che il pericolo del danno era “attuale”: si doveva agire con urgenza. Richiamate lo “stato di necessità putativo”: la persona crede che sussistano tutti i requisiti che caratterizzano uno stato di necessità, e viene “perdonato” se in realtà non c’erano. (Cassazione, sentenza 537/2000). In termini pratici, c’è stato di necessità un familiare colto da crisi di panico, in presenza di una patologia nota e ricorrente; per recarsi alla più vicina farmacia per acquistare farmaci urgenti. Insomma, siamo nel campo delle emergenze sanitarie.
Persone sì, animali no
C’è stato di necessità per i medici che corrono a salvare un paziente. Ma per un veterinario che vìola il codice della strada con l’obiettivo di salvare un animale, come stanno le cose? Secondo la Cassazione (ordinanza 4834/2018), non può esserci stato di necessità: multa confermata. Di recente, un veterinario ha dichiarato di aver agito per la necessità di provvedere a cure urgenti su di un cane “affetto da osteosarcoma in fase terminale”. Il “dovere deontologico-professionale di prestare le cure richieste non autorizza il veterinario a violare le norme sulla circolazione stradale”.
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