Albero pericoloso? Omicidio stradale per il proprietario della strada
La Cassazione inchioda l’ente, in difesa dell’automobilista
Quando si parla di omicidio stradale, si pensa al guidatore ubriaco che uccide in auto e viene accusato di quel reato, introdotto due anni fa. In realtà, anche il proprietario della strada può essere accusato di omicidio stradale: saranno i responsabili dell’ente che cura la strada a pagarne le conseguenze. Lo ha appena detto la Cassazione con sentenza 10850/2019.
Cos'è successo
Tutto nasce una decina d’anni fa: secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, un automobilista aveva trovato la morte a seguito della collisione dell'auto alla velocità di 70 km/h, lungo la Strada Provinciale 46 del Pasubio, contro un albero di alto fusto, posto a 2,1 metri dal confine stradale.
È una strada che inizia a Vicenza (Veneto) e finisce a Rovereto (Trentino-Alto Adige). Dopo una lunga e intricata controversia legale, si arriva in Cassazione, che stabilisce un principio: l'obbligo di protezione è posto a carico dell'ente proprietario della strada.
Quali ostacoli
La Cassazione specifica i pericoli per il guidatore che va fuori strada: gli ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati; tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, ovvero alberature, entro una fascia di cinque metri dal ciglio esterno della carreggiata. Un richiamo all’ordine da parte dei giudici, a tutela degli automobilisti.
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