Mettete da parte il semplice incidente con danni all’auto con il responsabile che ammette la colpa: la vittima, grazie al Modulo blu della Constatazione amichevole, ha il rimborso in breve tempo. Analizziamo invece un sinistro molto più complesso e delicato: quando la vittima subisce anche lesioni fisiche lievi, sotto i 9 punti percentuali di invalidità temporanea (come il colpo di frusta). La questione diventa subito complicata perché non sempre è facile dimostrare che ci sia la lesione: esistono postumi da colpo di frusta che possono non emergere dagli esami strumentali, ma solo da un’attenta anamnesi accompagnata da un’accurata visita medico legale. Parliamo del trauma cranico semplice o commotivo senza emorragia extra o intracranica e senza frattura cranio-facciale. Ma ci sono anche le ferite e le abrasioni con esiti cicatriziali: non sempre il macchinario è in grado di scovare al volo questi postumi. Senza considerare la anosmia, ossia la perdita totale della capacità di percepire gli odori. E la diplopia: la percezione doppia di un’immagine, riguardante uno o entrambi gli occhi. Nonché le disestesie cutanee da lesioni di terminazioni nervose: si perde sensibilità.

Tre aspetti da ricordare

#1. Legge contro il colpo di frusta. La base di partenza è la Legge 27/2012 del Governo dei tecnici di Mario Monti: il fine ultimo era fare la guerra ai furbetti del colpo di frusta, che si facevano risarcire lamentando solo il dolore. Stando alla interpretazione che alcune assicurazioni avevano dato di quella Legge, il danneggiato avrebbe avuto diritto al risarcimento delle lesioni solo a condizione che queste risultassero da un esame strumentale, cioè da referti dei macchinari. È il cosiddetto accertamento “clinico-strumentale” necessario per avere il rimborso del danno biologico. Secondo le prime interpretazioni infatti non sarebbe bastato l'accertamento del medico legale a stabilirlo. L’Unarca (l’Unione avvocati responsabilità civile e assicurativa) la pensa però diversamente: la rigorosa valutazione del medico legale è da sempre prova idonea della lesione; occorre l’esperienza clinica dello specialista, che “fornisca una conclusione scientificamente documentata e giuridicamente ineccepibile”. E una recente sentenza della Cassazione (la numero 1272/2018) pare dare ragione all’Unarca.

#2. Come ottenere un risarcimento equo e veloce. Il danneggiato ha diritto ad avere un indennizzo giusto e rapido: non basta una sola delle due condizioni. Per far sì che questo accada, in caso di lesioni lievi, è bene che la vittima si rivolga ad un esperto in infortunistica stradale o ad un legale, o anche ad un patrocinatore stragiudiziale. I motivi? La materia è delicata, è la compagnia del danneggiato che deve risarcire il cliente stesso, per legge: un pò paradossale. In più, la Legge 27/2012 ha mischiato le carte. Come può allora la povera vittima dimostrare di avere una lesione se l’accertamento clinico-strumentale dà esito negativo? Occorrerà anche l’esame del medico legale di parte, del danneggiato stesso: il medico fornirà “una conclusione scientificamente documentata e giuridicamente ineccepibile”.

#3. Con quali tempistiche arriva il risarcimento? La legge prevede che la compagnia debba formulare un’offerta entro 90 giorni da quando il danneggiato fa pervenire un certificato di guarigione con postumi o, in alternativa, una consulenza di un medico legale di fiducia. Entro quel lasso di tempo, la compagnia sottopone il danneggiato ad accertamenti dal proprio medico legale e formula un'offerta risarcitoria. Da anni, fa notare l’Unarca, nessuna compagnia emette più quietanza, ma provvede direttamente a inviare assegno o bonifico poiché la violazione delle tempistiche di legge comporta rigorose sanzioni da parte dell’Ivass, l'organo di controllo sulle assicurazioni. Se il cliente accetta, la questione è definita con l'offerta. Diversamente, la somma può essere accettata a titolo di acconto, si può attivare la procedura di negoziazione assistita tramite il proprio avvocato ed eventualmente andare in causa. In tutte queste ipotesi è quasi certo che la compagnia alzerà un po’ l’offerta, avvicinandosi a quanto il danneggiato riteneva di aver diritto. Con l'intervento del proprio avvocato, quasi sempre la la vicenda si chiude prima dell'udienza davanti a un giudice.

Punti di vista

Ovviamente, su una questione così complessa, ognuno ha una propria idea. Gli assicuratori fanno leva su un inciso di una sentenza della Corte Costituzionale (la 235/2014), ritenendo che questa avrebbe confermato la necessità della diagnostica strumentale per la risarcibilità del danno permanente da lesioni lievi. Infatti, “l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi”. I danneggiati invece lasciano che sia la Cassazione a interpretare quella sentenza: "il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere non può essere inteso nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale”. Morale: “È sempre e soltanto l'accertamento medico legale svolto in conformità alle ‘leges artis’ a stabilire se la lesione sussista". Come capite bene, le controversie in materia di lesioni lievi sono destinate a proseguire.