Dal 1993, anno di nascita del'attuale Codice della Strada, sono arrivati oltre 70 decreti che hanno modificato le regole della circolazione. Motivo per cui gli automobilisti sono un po’ disorientati: se le normative cambiano di continuo, l’errore del cittadino è dietro l’angolo. L'automobilista rischia così di non poter pagare con lo sconto o di non poter fare opposizione. Prendiamo il ricorso al Giudice di Pace, solo per fare un esempio: sino a qualche anno fa si avevano 60 giorni per fare ricorso dalla notifica della multa, mentre l’opposizione era gratuita. Dopodiché, i tempi per ricorrere si sono dimezzati e occorre sborsare una tassa per poter discutere la questione davanti al magistrato. Una regola che avvantaggia i Comuni, in “lotta” con gli automobilisti in fatto di multe elettroniche, con autovelox, telecamere ai semafori e varchi delle Zone a Traffico Limitato sempre più diffusi in città. Vediamo allora i numeri per non sbagliare.
I conteggi da effettuare
#1. Con lo sconto o senza. Chi prende una multa può pagarla col 30% di sconto. Una riduzione cui ha diritto chi salda il debito entro 5 giorni dalla contestazione (multa consegnata in mano dall’agente) o dalla notifica (multa recapitata a casa). Occhio però: non si ha diritto allo sconto se il verbale prevede la confisca dell’auto oppure la sospensione della patente. Invece, se il cittadino paga fra il 6° e il 60° giorno dalla notifica, la contravvenzione va saldata per intero. Ricapitolando con uno schema: paghi il 70% entro 5 giorni; paghi il 100% dopo. Paghi anche gli interessi se versi dopo il 60° giorno. E con un bonifico, si hanno 2 giorni in più: paghi il 70% entro 7 giorni; e paghi il 100% entro il 62° giorno. In genere, chi riceve la multa ha due bollettini. Utilizzando il primo, potrà pagare con lo sconto del 30%; col secondo, invece, verserà l’intero ammontare.
#2. Ricorso: le tempistiche. Entro 30 giorni dalla notifica, si può ricorrere al Giudice di Pace competente per la città dove è avvenuta la violazione pagando una tassa di 43 euro (soldi che non si sa bene come fare per riavere se si vince il ricorso). Entro 60 giorni, in alternativa, si ricorre al Prefetto gratuitamente, ma chi perde si vede raddoppiare in automatico l’ammenda. È opportuno rivolgersi al Giudice di Pace se si reputa di avere buone possibilità di vincere; è meglio scegliere il Prefetto se si è certi della vittoria.
#3. Per avere i dati. La questione si complica parecchio dopo una infrazione rilevata con autovelox. L’articolo 142 del Codice della Strada recita che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. Per la Corte Costituzionale (sentenza 113/2015), “i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale". Pertanto, tutti gli autovelox vanno tarati almeno una volta l’anno. Come sapere se l’autovelox è tarato? Alcuni Comuni hanno istituito uno specifico servizio sui portali: il cittadino compila il format e ottiene quanto richiesto. Più di rado, l’automobilista può chiedere la documentazione al Comune. I Vigili hanno 30 giorni per dare al multato i dati della taratura dell’autovelox. Alla fine, se c’è la taratura, nessun problema; in assenza di taratura, ricorso al Prefetto e vittoria sicura.
Un’ultima possibilità
Si rammenti che, perdendo davanti al Prefetto, la multa è raddoppiata subito: con l’ordinanza-ingiunzione prefettizia notificata, si hanno però 30 giorni per fare “appello” al Giudice di Pace competente per il luogo dell’infrazione, come viene spiegato in calce al provvedimento del Prefetto. Le segreterie degli Uffici Giudiziari forniscono le informazioni relative ai ricorsi ai Giudici di Pace. Un’ultima possibilità da valutare se si ritiene di essere nel giusto e di poterlo dimostrare.