Immaginate la scena: avete comprato una Rc auto che costa pochissimo fidandovi di un sito Internet poco conosciuto; causate un incidente e, d’improvviso, scoprite che quella polizza non esiste. Chi paga i danni all’altra auto? Voi. Non è possibile neppure difendersi dicendo che si è in buona fede, che si è cascati in una trappola, e che cercavate solo di risparmiare sulla polizza. E attenzione, in caso di tamponamento con lievissimi danni ballano centinaia di euro; ma se la vittima si ferisce o muore, il risarcimento può ammontare anche a milioni di euro. Ecco allora come stare alla larga dai guai.

Tre cautele

#1. Occhio alle Rc auto temporanee. A far breccia, sono soprattutto le polizze della durata di 5 giorni. O di durata analoga. Le cosiddette Rc auto temporanee, che consentono di spendere pochissimo, invece di pagare una Rca annuale. La truffa è pensata bene: garanzie temporanee ultra low cost, promosse su siti che paiono veri, con intermediari che sembrano esistere, con compagnie simili a quelle reali. Il tutto condito da bollini e marchi di qualità sui siti stessi. Massima cautela: non fidarsi. L’Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) consiglia di controllare sul proprio sito gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse a operare in Italia: ci sono gli elenchi per la Rc auto.

#2. Potete consultare tutto. Sul sito Ivass, si trovano l’elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione, un link con le società non autorizzate, più un link dei siti non conformi alla disciplina sull'intermediazione; infine, ci sono il Registro unico degli intermediari e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

#3. In guardia dai pagamenti facili. L’Ivass mette in guardia i consumatori suggerendo di verificare nel sito dell’Istituto che, se il beneficiario del pagamento del premio sia un intermediario, si tratti di un iscritto al Registro unico. E, in caso di richiesta di pagamento a favore di carte di credito prepagate o conti bancari (anche online), si controlli che l’intermediario iscritto nel Registro unico sia il titolare della carta o del conto.

Quei profili “fake”...

L’Ivass richiama l’attenzione sui siti o i profili Facebook degli intermediari che esercitano l’attività tramite internet. Devono sempre indicare i dati identificativi dell’intermediario; l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica; più il numero e la data di iscrizione al Registro unico nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’Ivass stesso.