Sistemi di ritenuta in auto: le statistiche in Italia sono inquietanti. Su 10 guidatori ben 6 non fanno viaggiare il bimbo sul seggiolino, mentre il 30% degli occupanti delle vetture non utilizza la cintura di sicurezza. Statistiche che peggiorano al Sud Italia, dove la situazione è ancora più preoccupante (vedi qui). Visto che c'è ancora chi parte per le ferie, e considerando il controesodo della seconda metà di agosto, è prezioso sapere quali sono i guai cui va incontro il conducente che sgarra in materia di sistemi di ritenuta durante i viaggi estivi. Attenzione: al di là della multa, ossia dell'illecito da Codice della Strada, si rischia un'imputazione per un reato da Codice Penale.


Tre cose da ricordare bene


#1. Codice Stradale. Il conducente e i passeggeri delle auto munite di cintura di sicurezza hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. Anche sui posti posteriori. I bambini di statura inferiore a 1,5 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per i piccini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal ministero dei Trasporti (seguendo le direttive comunitarie). Lo stabilisce l'articolo 172 del Codice della Strada, che fissa le multe: per il guidatore senza cintura, ammenda di 81 euro e taglio di 5 punti-patente. Se in 2 anni il conducente viene beccato 2 volte senza cintura, la patente gli viene sospesa da 15 giorni a 2 mesi. L'adulto che siede dietro e viene beccato senza cintura prende una multa di 81 euro: se ha la patente, nessuna penalità a carico della licenza stessa. E se c'è un bimbo senza seggiolino? Multa al guidatore: 81 euro e 5 punti. Se invece in auto, mentre voi guidate, c'è un responsabile alla sorveglianza (un genitore del bimbo), questi viene multato: 81 euro.


#2. Codice Penale. Immaginate che un vostro passeggero adulto (davanti o dietro) viaggi senza cintura di sicurezza: verrà multato (81 euro). Ma ora ipotizzate che ci sia un incidente, e che al momento del sinistro il passeggero sia senza cintura. Che cosa accade? La questione è molto delicata e complessa. Se non avete fatto niente per imporre l'uso della cintura al trasportato, potreste essere ritenuti responsabili dal punto di vista civile e si profila un reato da Codice Penale. In caso di lesioni fisiche del passeggero senza cintura, ci sarà una perizia: se da questa risulta che il mancato uso della cintura ha peggiorato le ferite del trasportato, potreste essere chiamati a risarcire i danni fisici al passeggero. Per la precisione: la compagnia indennizza il passeggero; dopodiché si rivale su di voi, esigendo il rimborso di quanto sborsato. Ovviamente, il guidatore è responsabile civilmente e penalmente anche per il bimbo che non viaggia nel seggiolino o per il minore che non usa la cintura.


#3. Che fare. Siete come il comandante dell'aereo: tutto quello che accade in auto ricade sotto la vostra responsabilità. Verificate che l'adulto, all'inizio del viaggio, indossi correttamente la cintura. Se è restio, insistete; piuttosto, è meglio non iniziare lo spostamento. O fare il viaggio da soli, senza il trasportato che vuole essere scarrozzato senza cintura. Meglio ancora se un testimone sente che avete chiesto più volte al passeggero di allacciarsi bene la cintura. Non ultimo, occhio alla raccomandazione del Codice della Strada: “Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi”.


Casi particolari


Diversi soggetti sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza: le persone che risultino, sulla base di certificazione, affette da patologie particolari; oppure le le donne in stato di gravidanza sulla scorta della certificazione rilasciata dal ginecologo. Viaggiano con voi? È opportuno che li conosciate da tempo, e che siate certi di quanto affermano: non è certo compito vostro quello di effettuare il controllo della certificazione. Un'ultima considerazione: l'obbligo dell'installazione, e di conseguenza dell'utilizzo delle cinture di sicurezza sui posti davanti e dietro, ricorre per le auto che, immatricolate dal 15 giugno 1976, siano predisposte sin dall'origine con specifici punti di attacco. Lo rammenta poliziamunicipale.it, che cita la circolare del ministero dei Trasporti n. B 53/2000/mot.