Chiamateli come volete: dossi artificiali, dissuasori di velocità, rialzi, muretti. Sono costruzioni piazzate dai Comuni per indurre a rallentare, così che la sicurezza stradale migliori. Il problema, quando si parla di velocità ed enti locali, è che le amministrazioni tendono spesso a esagerare: questo si verifica in materia di autovelox ma anche di dossi artificiali. Che di frequente vengono mischiati con gli attraversamenti pedonali, venendosi così a creare ibridi strani, bizzarri, al limite della legalità, e forse anche un po’ oltre. Con l’aiuto di PoliziaMunicipale.it, vediamo di fare chiarezza.

Tre punti fermi

#1. Dossi artificiali: le misure. Previsti dall’articolo 179 del Codice della Strada, possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence. Possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:

  1. per limiti di velocità pari o inferiori a 50 km/h, larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
  2. per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h, larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
  3. per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h, larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.

I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato.

#2. Attenzione: transitano ambulanze? È assolutamente vietato l’impiego dei dossi artificiali sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. Il motivo è ovvio: un’ambulanza che trasporta un ferito deve transitare su strade perfettamente asfaltate. Se incontra dossi artificiali, aggiungiamo noi, non si è in un Paese civile. Occhio: gli attraversamenti pedonali invece possono essere messi anche dove transitano ambulanze e mezzi di soccorso. Ecco il “trucco”: alcuni Comuni piazzano ibridi fra dossi e attraversamenti, così da voler essere in regola. Sentiamo PoliziaMunicipale.it: “Molti Comuni pensano di travestire un dosso in attraversamento pedonale rialzato e di sfuggire alla normativa stringente in materia di installazione dossi. Sulle nostre strade ce ne sono talmente tanti realizzati così che tutti siamo portati ad associarli a un attraversamento rialzato e ritenere che possa trovarsi liberamente ovunque. Così non è”.

#3. Parola al ministero. La situazione è così confusa e disordinata da ormai 20 anni che il ministero dei Lavori pubblici, nel 2001, è stato costretto a emanare la circolare numero 3698 nella speranza di attenuare il fenomeno. C’è la definizione di aree stradali rialzate o attraversamenti pedonali rialzati: “Rialzo del piano viabile con rampe di raccordo (con pendenza, in genere, del 10%) in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali. La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi. I quali, opportunamente intervallati, interessano l’intera larghezza della carreggiata, e riducono la velocità generando guida poco confortevole alle velocità superiori a quelle desiderate. Ecco svelato l’arcano: la lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi. Significa che tutti gli “attraversamenti pedonali rialzati” inferiori a 10 metri di larghezza.

Leggi anche:

Guai per tutti

Al di là della legge, dovrebbe essere il buon senso a guidare gli amministratori che piazzano dossi artificiali. Cercando di tutelare gli automobilisti, ma anche i motociclisti e gli utenti deboli come i ciclisti: basti pensare a quanto possa essere pericoloso un “trampolino” troppo alto, di notte, con la pioggia o la nebbia. Oltretutto, in caso di incidente, può esserci una controversia legale fra danneggiati e Comuni, già alle prese con richieste di risarcimento (più che legittime) per le buche.