Una delle norme più controverse del Codice della Strada riguarda quella che regola le multe notificate a casa: per infrazioni rilevate con una telecamera. Può essere un SICVe-PM (il nuovo Tutor) che rileva la velocità media, un autovelox che individua la velocità istantanea, o un altro apparecchio. Parliamo di infrazioni che, se l’eccesso di velocità è superiore ai 10 km/h, prevedono il taglio di punti-patente. Idem nel caso di passaggio col semaforo rosso immortalato da una fotocamera. Vediamo la regola e le criticità, alla luce di una nuova sentenza della Cassazione.
Tre aspetti chiave
#1. Obblighi del proprietario. Nel caso di mancata identificazione di del guidatore, dice l’articolo 126 bis del Codice della Strada, il proprietario del veicolo deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione. Chi omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 286 euro. Con le spese di accertamento e spedizione, si arriva a 300 euro.
#2. In parole povere. Se io presto l’auto a una persona, e questi viene beccato da un autovelox per un eccesso di velocità superiore ai 10 km/h, mi arriva una multa a casa. In allegato, un documento da compilare: occorre dichiarare il nome del guidatore Se lo faccio, al conducente vengono tolti i punti; altrimenti, mi arriva la multa supplementare di 300 euro. Occhio: non basta pagare la sanzione originaria, occorre anche comunicare i dati del guidatore.
#3. Quale motivo? Il Codice della strada parla di “giustificato e documentato motivo” per non indicare il nome. E quale sarebbe? Mistero. Di certo, non basta dire che si presta l’auto privata a più persone, anche perché serve il motivo da documentare. Non è neppure sufficiente affermare di avere scarsa memoria, o di non prendere nota sui guidatori che si mettono al volante della propria macchina. Di fronte a un giudice, in un’eventuale causa, le giustificazioni soggettive valgono zero.
Leggi anche:
Per chi fa ricorso
Il proprietario, se ha motivi per opporsi al verbale originario, lo può impugnare nei termini di legge: 30 giorni dalla notifica per opporsi al Giudice di Pace, 60 giorni per fare ricorso al Prefetto. Intanto comunica i dati del guidatore: la sottrazione di punteggio viene... messa “in freezer”. La contestazione non potrà considerarsi “definita” sino a che risulterà pendente il procedimento. Dopodiché, se il proprietario perde, scatterà il taglio di punti a carico del guidatore indicato; se vince, nessuno perderà punti.