Dimenticate per un attimo il semplice verbale da divieto di sosta: il trasgressore paga e la questione si chiude subito. Le cose sono molto più complicate per tutte le multe di una certa gravità, quelle cioè sanzionate dal Codice della Strada anche col taglio di punti della patente. Di cosa parliamo? Per esempio, di un eccesso di velocità superiore a 10 km/h, un passaggio col semaforo rosso, un viaggio senza la cintura di sicurezza allacciata o con lo smartphone in mano. Tutto diventa ancora più complesso se, poi, il verbale non viene consegnato subito al guidatore (contestazione immediata) ma inviato a casa del proprietario del veicolo (contestazione differita). Alla luce delle recenti sentenze della Cassazione, vediamo quali sono i numeri chiave in gioco, per evitare ulteriori multe.

Sanzione a casa: i cavilli delle scadenze

#1. Quando pagare. Chi paga entro 5 giorni dal ricevimento della multa a casa, ha diritto allo sconto del 30%. Pagando fra il 6° e il 60° giorno dalla notifica, si versa l’intero importo. Va comunicato alle Forze dell’ordine il nome del guidatore al momento dell’infrazione: a questi verranno tolti i punti della patente. Se il proprietario non fornisce i dati alla Polizia o ai Carabinieri, subisce la multa supplementare di 286 euro.

#2. Quando fare ricorso. Chi vuole opporsi alla multa, comunica il nome del guidatore alle Forze dell’ordine. L’obbligo c’è sempre e comunque: se si paga o se si fa ricorso. Ci sono 30 giorni per opporsi al Giudice di Pace e 60 giorni per rivolgersi al Prefetto: quali? Quelli competenti per il luogo dove è avvenuta l’infrazione.

#3. Il nome? Sempre. Il nome del guidatore va quindi sempre fornito a Polizia o Carabinieri per non incorrere nella multa supplementare di 286 euro. Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza 9555/18. Il caso tipico è quello del soggetto che è titolare di un’auto che condivide con svariati membri della famiglia. Deve però avere un valido e giustificato motivo per non ricordarsi chi guidava: qui si entra in un “campo minato”. È sempre molto difficile stabilire se ci siano quelle ragioni specifiche. L’ipotesi meno contestata è quella dell’auto intestata alla società o all’imprenditore che viene tuttavia condivisa dai dipendenti o dai collaboratori: in questa situazione, è meno difficile avere un motivo valido e giustificato.

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E per chi multa, quali tempistiche?

Anche chi invia la multa a casa del proprietario dell’auto deve rispettare precise tempistiche: 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione. In passato, diversi Comuni (specie quello di Milano) interpretavano in modo particolare questa norma: facevano scattare i 90 giorni da quando i Vigili verificavano la foto dell’autovelox. In realtà, dopo anni di sentenze, si è arrivati a definire la regola: i 90 giorni scattano dall’infrazione, ossia quando l’autovelox immortala la vettura. Se i 90 giorni vengono sforati, il ricorso è di sicuro vincente.