Targa estera in Italia: dal 21 marzo obbligo di registrazione
Obbligo di registrazione al Reve per chi usa in Italia un'auto con targa estera. Chi risiede in Italia ha 3 mesi per reimmatricolarla
A partire dal 21 marzo 2022 tutte le auto con targa estera che circolano in Italia dovranno essere registrate al Reve (Pubblico registro dei veicoli esteri). Questa è solo una delle novità introdotte dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 che modifica l'articolo 93 del Codice della Strada e che dopo anni di attesa dovrebbe aiutare a mettere ordine nel complesso tema dei veicoli con targa straniera usate nel nostro Paese.
Il tutto anche per contenere quel fenomeno di evasione fiscale noto anche col nome di "furbetti delle targhe estere".
La nuova norma prevede anche che i cittadini stranieri che ottengono la residenza italiana debbano immatricolare nuovamente in Italia i veicoli di loro proprietà immatricolati all'estero entro 3 mesi dall'ottenimento della residenza. Chi ha cittadinanza e residenza all'estero può invece circolare nel nostro Paese con targa straniera per un massimo di un anno.
Chi deve iscriversi al Reve e chi no
Scendendo un po' più nello specifico, l'Aci ricorda che tutti tipi di veicoli immatricolati all'estero che circolano in Italia, ovvero "autoveicoli, motoveicoli e rimorchi", devono essere iscritti al Reve e questo obbligo vale per:
- I cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia, che, a vario titolo, dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare.
L’utilizzo dovrà essere comprovato da un documento di data certa (ad es. contratto di noleggio, leasing, comodato ecc.) sul quale dovrà essere indicata anche la durata dell’utilizzo. L’obbligo è a carico di chi utilizza il mezzo. - Veicoli, immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante/limitrofo, con l’Italia o lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante/limitrofo (cosiddetti “frontalieri”). La registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. L’obbligo è a carico dell’intestatario del mezzo.
Ecco invece chi non è obbligato a iscrivere il veicolo al Reve:
- I cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia
- Il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero
- Il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari
- I familiari conviventi all'estero del personale indicato dai punti 2 e 3
- I conducenti, residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa
Quali operazioni devono essere annotate al Reve
Oltre alla registrazione obbligatoria sono poi previste una serie di altre operazioni da annotare al Reve, che riportiamo qui di seguito.
- Registrazione del veicolo
- Cancellazione (obbligatoria) per fine disponibilità, sia in caso di anticipazione che al termine del periodo previsto
- Variazione residenza/sede
- Proroga utilizzazione veicolo
Dovranno essere, inoltre, annotate le successive variazioni della disponibilità del veicolo. Chi cede la disponibilità del mezzo sarà tenuto a richiedere la registrazione delle variazioni.
Dove fare le registrazioni
Le registrazioni al Reve possono essere fatte fisicamente allo sportello degli uffici PRA (previa prenotazione) o in uno degli uffici che aderiscono allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), tipicamente le sedi Aci e le agenzie pratiche auto.
L'attestazione di iscrizione
A seguito della registrazione dell’istanza presentata, verrà rilasciata un’attestazione che dovrà essere esibita secondo quanto disciplinato dall’art 93-bis del Codice della strada. L’attestazione conterrà la targa estera ed un codice identificativo con cui il veicolo verrà riconosciuto in Italia per gli adempimenti amministrativi, nonché un QR code che consentirà la verifica dei dati riportati sull’attestazione.
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