Soddisfatti o rimborsati? Anche con il noleggio a lungo termine? Sì ma, sicuramente, solo entro 14 giorni dalla firma del contratto, come previsto dalla legge.

La rinuncia, salvo in specifiche cause contrattuali – come i tanto odiati cartelli “Non si cambia” di alcune bancarelle nei mercati rionali – nelle due settimane post-firma non deve neppure essere motivata.

In questo caso il rimborso dei pagamenti già effettuati è totale ma, come in ogni riconsegna di un’auto a fine contratto (sia questo a breve, sia, soprattutto, a lungo termine) solo “a seguito di un minuzioso controllo dell’asset”. Quindi occhio. Naturalmente se la consegna è stata fatta consensualmente alla firma.

Gli altri casi

Negli altri casi invece il recesso è pur sempre possibile, ma a fronte del pagamento di penali. E in alcuni casi anche care. Anche quando l’auto non l’avete neppure guidata. Il recesso dopo i 14 giorni canonici, e senza la consegna del mezzo, comporta, previa una comunicazione scritta alla società di noleggio, il pagamento di circa il 10% del prezzo di litino del veicolo. A cui vengono sommati anche i costi degli eventuali optional richiesti.

Durante il normale corso del contratto di noleggio a lungo termine è sì possibile interromperlo – sempre con una comunicazione scritta - ma con un preavviso di almeno 60 giorni e il pagamento di penali. Oltre naturalmente al saldo di tutti i canoni fino al momento della riconsegna (vedere sopra…).

C'è penale e penale

Penali che si differenziano da società a società ma, soprattutto, da quando l’auto l’abbiamo presa. Entro i 18 mesi dalla data della firma i canoni richiesti generalmente dalle società di noleggio sono sei, anche a causa della caduta repentina del valore residuo nei primi mesi dall’immatricolazione.

Dopo i 18 mesi le società generalmente si “accontentano” di tre mesi. Pari e patta. Ma per le partite Iva il comportamento potrebbe essere diverso, perché si applica un importo di risoluzione che, a prescindere dal momento in cui avviene la disdetta del contratto, ammonta al 35% dei canoni ancora dovuti.

Molti noleggiatori, però, visto la difficoltà nelle consegne dei veicoli permettono tempi di recesso diversi. Ovvero:

  • quando la data di consegna del veicolo pubblicizzato come in “pronta consegna” viene posticipata – qualunque sia l’entità del ritardo – e il cliente non abbia accettato una soluzione commerciale e/o di mobilità alternativa che preveda una nuova data;
  • quando la consegna del veicolo, al di fuori dei casi di “pronta consegna”, sia posticipata di oltre 60 giorni rispetto alla data prevista indicata nel contratto e il cliente non abbia accettato una soluzione commerciale e/o di mobilità alternativa che preveda una nuova data.
  • quando la data di consegna del veicolo sia stata posticipata più di una volta e il cliente non abbia accettato una soluzione commerciale e/o di mobilità alternativa che preveda una nuova data di consegna. Una volta comunicata la nuova data di consegna il cliente ha tempo 30 giorni per esercitare il suo diritto di recesso.

La restituzione

Chiudiamo ricordando però il momento clou della restituzione del mezzo. Che verrà vivisezionato da un perito che verificherà la presenza di eventuali danni che non siano dovuti all’usura normale.

Inoltre, verranno conteggiati i chilometri percorsi con l’auto. Perché, se non si ha stipulato un contratto a chilometraggio illimitato, gli eventuali chilometri percorsi in più rispetto al pattuito, concorreranno a stabilire il dovuto alle società di noleggio. Fatevi, quindi, bene i vostri conti prima di interrompere un contratto. Non è vergato con il sangue, però…