Vai al contenuto principale

Il codice della strada cambia, ecco come

La positività alle sostanze stupefacenti alla guida rappresenta un violazione della legge solo se costituisce pericolo

Guida e stupefacenti: la Consulta cambia le regole
Foto di: Shutterstock

La Corte costituzionale ha rimodulato il nodo centrale dell’articolo 187 del Codice della Strada, stabilendo che non può bastare un test positivo agli stupefacenti per sospendere la patente: chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti sarà punibile solo se il comportamento costituisce un rischio reale per la sicurezza della circolazione.

Questa interpretazione restringe significativamente l’applicazione della norma introdotta con la recente riforma del Codice della Strada 2026. In pratica il nuovo Codice non "regolamenta" più la vita privata dei cittadini, ma solo quanto i loro comportamenti influenzino le circostanze normate la codice

Cosa cambia: motivazioni e logica della Corte costituzionale

La Consulta, chiamata a pronunciarsi sui dubbi di legittimità costituzionale sollevati da tre giudici di merito, ha confermato la legittimità dell’articolo 187 così come modificato nella riforma del 2024, ma ne ha imposto un’interpretazione restrittiva. Secondo la Corte, infatti, punire semplicemente chi si mette alla guida “dopo aver assunto sostanze stupefacenti” a prescindere da ogni altra circostanza sarebbe sproporzionato e irragionevole.

La norma è quindi valida solo se la condotta del conducente ha creato o poteva creare un pericolo concreto per la sicurezza stradale. Il principio è chiaro: non si può più equiparare la presenza di metaboliti nel corpo a una condizione di pericolo insita nella guida, soprattutto quando le tracce di droga possono persistere nell’organismo anche a distanza di giorni o settimane dall’assunzione.

Come era la norma prima e cosa ha introdotto la riforma

Prima dell’ultimo aggiornamento, l’articolo 187 puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica” dovuta a sostanze stupefacenti o psicotrope: in pratica, occorreva dimostrare che la capacità di guida fosse realmente compromessa.

Con la riforma voluta dal Governo e approvata nel novembre 2024, quella dicitura è stata eliminata e sostituita da una formulazione molto più “oggettiva”: chiunque guida dopo aver assunto droghe è considerato punibile, indipendentemente dalla presenza di alterazioni evidenti al momento del controllo. L’idea era semplificare e irrigidire la repressione dei comportamenti ritenuti pericolosi alla guida.

Questo approccio però ha incontrato critiche da più fronti, a partire dalle associazioni antiproibizioniste e da molti magistrati che lo consideravano una punizione automatica senza alcun nesso dimostrato tra consumo passato e pericolo reale al volante.

Perché la Consulta ha corretto il tiro

I tre giudici che hanno sollevato la questione di costituzionalità hanno evidenziato proprio questa disconnessione tra norma e pericolo effettivo: una norma così concepita potrebbe teoricamente incriminare, ad esempio, una persona che abbia assunto una sostanza anni prima ma non sia in alcun modo sotto l’effetto della stessa durante la guida.

La Corte costituzionale ha quindi ribadito un principio fondamentale: la punibilità nel sistema penale (e amministrativo) richiede sempre un nesso realistico tra condotta e rischio concreto per beni giuridici protetti, come la sicurezza stradale.

Le reazioni e le prossime mosse

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha accolto con soddisfazione la sentenza, sottolineando che essa "certifica la bontà del nuovo Codice della Strada" pur introducendo criteri interpretativi che valorizzano la prova della pericolosità del comportamento.

Il dibattito resta però aperto, soprattutto su come Carabinieri, Polizia e magistratura tradurranno in pratica questa interpretazione. In particolare, l’applicazione operativa dei test salivari e delle analisi successive dovrà integrarsi con criteri di utilizzo delle prove che attestino non solo la presenza di tracce di droga, ma il loro potenziale effetto sulla capacità di guida.