Vai al contenuto principale

Ecobonus veicoli commerciali 2026, riaprono le prenotazioni

Da mercoledì 29 luglio alle 12:00 riparte la piattaforma Invitalia'Ecobonus 2026: contributi per l'acquisto di nuovi furgoni alle PMI

Aprono le prenotazioni per Ecobonus 2026
Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Da mercoledì 29 luglio, a partire dalle ore 12, torna attiva la piattaforma ecobonus.mimit.gov.it, gestita da Invitalia, attraverso cui sarà nuovamente possibile prenotare i contributi statali per l'acquisto di veicoli commerciali. Lo strumento riguarda in particolare il segmento del trasporto merci leggero e medio, con una platea di beneficiari che comprende sia le imprese di trasporto sia le società di noleggio.

Possono accedere agli incentivi le piccole e medie imprese che svolgono attività di trasporto di cose, in conto proprio o in conto terzi, a fronte dell'acquisto e dell'immatricolazione in Italia di veicoli nuovi di fabbrica appartenenti alle categorie N1 e N2. Il contributo, come previsto dal DPCM del 10 giugno 2026, varia in base al peso del mezzo, al tipo di alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo usato.

Chi può richiedere il contributo

L'Ecobonus si rivolge principalmente alle PMI del trasporto merci, ma la platea dei beneficiari si allarga anche alle società di noleggio. Queste ultime possono ottenere il contributo per l'acquisto di un veicolo commerciale a condizione di presentare al concessionario un ordine collegato a un contratto di noleggio già sottoscritto con una PMI di trasporto, della durata minima di tre anni. In questo caso la società di noleggio è tenuta a trasferire il beneficio economico alla PMI, riducendo di conseguenza i canoni mensili dovuti.

Per quanto riguarda le categorie di veicolo ammesse, N1 e N2 identificano, secondo la classificazione ACI, i veicoli destinati al trasporto di merci con MTT diverse (N1 fino a 3,5 t N2 da 3,5 a 12 t) . Ogni mezzo, per accedere al contributo, deve essere nuovo di fabbrica e può avere alimentazione elettrica (BEV), a idrogeno (FCEV) oppure tradizionale.

L'acquisto con rottamazione

Per i veicoli ad alimentazione tradizionale la rottamazione è un requisito essenziale. Il veicolo da rottamare deve appartenere alla stessa "famiglia" di categorie N1 o N2 — le due sono considerate interscambiabili ai fini della rottamazione —, risultare intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto che acquista il nuovo mezzo ed essere omologato al massimo fino alla classe Euro 4.

Nell'atto di acquisto del veicolo nuovo devono comparire sia gli estremi del mezzo da rottamare sia il riferimento esplicito al contributo Ecobonus previsto dal DPCM del 10 giugno 2026. Il concessionario, dal canto suo, ha 30 giorni di tempo dalla consegna del veicolo nuovo per conferire l'usato a un demolitore autorizzato e avviare la procedura di radiazione per demolizione presso lo sportello telematico dell'automobilista.

L'alternativa senza rottamazione: solo BEV e FCEV

La rottamazione non è invece richiesta per chi sceglie un veicolo N1 o N2 elettrico o a idrogeno. In questo caso è sufficiente indicare nell'atto di acquisto il riferimento al contributo Ecobonus, senza l'obbligo di consegnare un mezzo usato. Trattandosi però di acquisti effettuati da persone giuridiche, la normativa introduce un vincolo di mantenimento: il veicolo nuovo deve restare di proprietà dell'acquirente per almeno 24 mesi dall'immatricolazione.